Non si è fatta attendere la replica della Cisl Fp alle parole del commissario dell’Asm Maurizio Friolo in merito alla diffida fatta dallo stesso sindacato sullo stop alla stipula di accordi di lavoro agile dal prossimo 30 giugno. In una nota, Pino Bollettino e Antonia Colangelo, rispettivamente segretario generale e segretaria regionale della Cisl Fp, evidenziano «la congruità della diffida, finalizzata a mettere in risalto che il lavoro agile già attivo cessava di avere efficacia», rimarcando che «il lavoro agile è una delle modalità di effettuazione della prestazione lavorativa e non fa differenza tra lavoratori fragili e non fragili». I due sindacalisti ricordano che «il titolo VI – Lavoro a distanza – del Ccnl si completa con gli articoli dal 77 all’80, e proprio l’art. 77 richiamato all’attenzione dal commissario della Asm recita testualmente al comma 1 che l’adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentito a tutti i lavoratori. Non entriamo nel merito sul fatto che in Asm ci possano essere professionisti che usufruiscono di altre misure finalizzate alla conciliazione vita-lavoro, ma queste misure non sostituiscono lo smart working», rivendicano Bollettino e Colangelo.
Inoltre, sottolineano i sindacalisti della Cisl Fp, «l’art. 77, c. 3, richiamando l’art. 6, c.3, lettera l), invita le aziende, previo confronto, a facilitare l’accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovino in condizioni di particolare necessità non coperte da altre misure. Allo stato attuale, in base agli atti documentali dell’Azienda sanitaria di Matera, in particolare la nota n. 1900, gli accordi di lavoro agile attivi hanno cessato la loro efficacia dal 12 gennaio 2024; entro il termine massimo del 30 giugno 2024 (o anzitempo) è consentita la stipulazione di accordi di lavoro agile, ma nonostante le sollecitazioni, come da verbale della delegazione trattante del 16 maggio scorso, non si è registrato nessun aggiornamento al riguardo; infine, non si è consumata la fase di confronto prevista dall’art. 77, cc. 2 e 3 richiamando l’art. 6, c. 3, lettera l) del Ccnl». Pertanto, Bollettino e Colangelo ritengono che «quanto riportato nella diffida sia appropriato e soprattutto che il trattamento riservato ai dipendenti della Asm non sia conforme alle normative» e ribadiscono la richiesta di immediata applicazione di quanto previsto dall’art. 76 del Ccnl del comparto sanità 2019-2021, confermando che «allo scadere dei 15 giorni dalla presente, avvieremo tutte le azioni di tutela legale nelle sedi opportune».