Cisl e Felsa Cisl di Basilicata, in una nota inviata al neo assessore regionale all’ambiente, Gianni Rosa, tornano sulla vicenda dei somministrati impegnati nel masterplan Arpab, “nato per rafforzare l’azione di controllo e monitoraggio ambientale dell’agenzia in considerazione delle carenze strumentali e di organico della stessa in una regione in cui la sorveglianza ambientale è una priorità su cui investire risorse umane, economiche e tecnologiche”. Le due sigle sindacali, nel rivendicare la stabilizzazione del personale precario, sollecitano “il riconoscimento di punti per i titoli di carriera ai lavoratori somministrati in missione presso l’Arpab (che hanno anche superato una selezione pubblica mirata) e il sostegno ad azioni volte alla continuità occupazionale dei somministrati presso l’agenzia per fare in modo che un prezioso e qualificato patrimonio di competenze maturare nel settore non vada disperso, anche a danno dell’efficienza e dell’economicità delle procedure, oltre che della dignità e dei sacrifici di questi lavoratori”.
In una lunga disamina giuridica, Cisl e Felsa evidenziano che “la somministrazione di lavoro è definita dall’art. 20 del D. Lgs. n. 276 del 2003 quale fornitura professionale di manodopera, in quanto i lavoratori svolgono per tutta la durata della somministrazione la propria attività nell’interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore. In forza di tale contratto l’agenzia di somministrazione si obbliga a mettere a disposizione dell’utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti che vengono inseriti nella struttura organizzativa dell’amministrazione utilizzatrice svolgendo la propria attività nell’interesse di questi. La prestazione lavorativa così effettuata ha i contenuti tipici del lavoro subordinato, con il conseguente esercizio di potere direttivo dell’utilizzatore nei confronti del lavoratore somministrato anche se questi rimane dipendente dell’agenzia di somministrazione”.
Secondo Cisl e Felsa “una particolare attenzione deve essere posta, inoltre, nell’individuazione del trattamento economico da corrispondere ai lavoratori somministrati. Infatti, deve essere garantito un trattamento non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore a parità di mansioni svolte a causa del regime di solidarietà delle obbligazioni retributive e contributive stabilito dalla legge”.